Statuto dell’associazione Associazione Arts Star

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita l’organizzazione di volontariato, denominata Associazione Arts Star che assume la forma giuridica di associazione. L’organizzazione ha la sede legale in Via Ciro Menotti 20 nel comune di Milano.

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell’Assemblea dei soci.

L’organizzazione di volontariato Associazione Arts Star  è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico e in particolare della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni. In conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017 l’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, civile e culturale con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci senza scopo di lucro diretto e indiretto.

L’associazione si ispira ai valori ed agli ideali laici e liberali. L’associazione mira al miglioramento e allo sviluppo della persona umana.

L’associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, inoltre è contraria a ogni forma di discriminazione, comprese quelle basate sul censo, la religione, l’origine etnica ed il genere di appartenenza e orientamento sessuale.

La promozione e la diffusione della cultura e dell’arte senza nessun confine di carattere e di gusto;

La promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare della cultura in genere.

 L’Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

L’associazione sarà comunque sensibile alle tematiche dell’inclusione sociale e dell’aiuto alle persone svantaggiate e alle aree tematiche da potersi ricondurre a quelle citate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore
lettere D, E, F, I, K, L, P, Q, S, T, U, V, W, Z (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

 

Per il raggiungimento del proprio scopo, l’organizzazione intende svolgere le seguenti attività:

  • convegni, conferenze, proiezioni di film e documenti;
  • Attività di supporto a qualsiasi struttura operante con bambini e ragazzi;
  • Attività di supporto psicoterapeutico;
  • assistenza diretta alle persone svantaggiate
  • raccolte di fondi per iniziative di solidarietà in paesi esteri;
  • scuole e corsi di formazione e di aggiornamento teorico e/o pratici;
  • lezioni, incontri, seminari;
  • Intermediazione figure professionali in ambito educazione e sostegno bambini, ragazzi e adulti;
  • Comunicazione in ambito educazione ed istruzione
  • corsi scolastici, extra-scolastici e rivolti a privati;
  • promozione della ricerca proponendosi anche come luogo di incontro, e confronto;
  • attività varie che siano di utilità pubblica, sociale e umanitaria;
  • portale on-line di interazioni interscolastiche
  • supporto alla persona, al professionista ad imprese in ambiti aziendali e familiari; coaching in ambiti aziendali, gestione, formazione, consulenza ed insegnamento di strategie motivazionali e relazionali in genere in ambiti aziendali, con precisazione che tali attività̀ saranno svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;
  • produzione e diffusione di libri, materiale didattico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e ogni materiale conoscitivo, attraverso varie forme come la stampa (di testi, periodici, dispense etc.), audiovisivi, siti web e ogni altro mezzo idoneo;
  • organizzazione di eventi culturali, concerti, feste, cene sociali;
  • sostegno e organizzazione di tutte le attività necessarie e utili al conseguimento dello scopo sociale;
  • sostenere attraverso la raccolta fondi: a) progetti educativo/didattici sia curriculari che extra-curriculari rivolti agli studenti al fine di perseguire la più̀ ampia preparazione e formazione degli stessi; b) l’acquisto di attrezzature e di strumentazione necessaria alla didattica
  • pubblicazione e distribuzione di materiali informativi e formativi;
  • distribuzione bevande e cibi;
  • offerta di spazi per attività di prevenzione, attività ricreative, ludico-didattiche;
  • consulenza, gestione e assistenza rivolta alla Pubblica Amministrazione, alle aziende, e agli utenti privati, in materia di formazione, attività sportiva, scolastica, amministrativa, gestionale;
  • partecipazione a bandi pubblici o privati;
  • servizi di traduzioni per qualsiasi utente in qualsiasi lingua;
  • assistenza per la predisposizione e la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dalla Pubblica Amministrazione di permessi di soggiorno, lavoro e residenza, nonché l’esercizio dei servizi connessi ai predetti settori ed ogni attività di assistenza al cliente strumentale e correlata alle esigenze derivanti dai trasferimenti dall’estero in Italie viceversa e dalla collocazione in un diverso contesto sociale, geografico, ambientale;
  • Potrà inoltre:
  • gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
  • porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate all’attività istituzionale, in misura secondaria e meramente strumentale allo svolgimento di quest’ultima e rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
  • attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali e delle attività che precedono.

 

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell’organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente .  Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L’adesione del socio è annotata nel libro soci. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Eventuale diniego deve essere motivato.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

  • recesso con effetto allo scadere dell’anno;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • decesso;
  • esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all’Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva .

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all’organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

 

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

  • intervenire e votare in Assemblea;
  • eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e potervi partecipare;
  • controllare l’andamento dell’organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
  •  

I soci hanno il dovere di:

  • osservare le norme interne dell’organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti;

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e non possono essere retribuite in alcun caso neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

 

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all’art. 4.

 

ART. 6 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite avviso affiso in bacheca o comunicazione digitale almeno 8  giorni prima.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’organizzazione, l’Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di 2  deleghe per ciascun socio.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’organizzazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario.

L’Assemblea ordinaria è convocata per:

  • approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo per l’anno successivo;
  • approvare la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • eleggere i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall’art. 7;
  • approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio per motivi di urgenza;
  • stabilire l’ammontare della quota sociale annuale .

L’Assemblea straordinaria viene convocata per:

  • la discussione della proposta di modifica dello statuto;
  • lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione.

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

 

ART. 7 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 2 a 5 membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio direttivo dura in carica  3 anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.

Compete al Consiglio direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo  e il bilancio consuntivo;
  • mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall’Assemblea;
  • eleggere il Presidente;
  • nominare il Segretario;
  • accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione;
  • deliberare in merito all’esclusione dei soci;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

 

ART. 8 (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

  • scadenza del mandato;
  • dimissioni volontarie;
  • revoca decisa dall’Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

  • presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea e curarne l’ordinato svolgimento dei lavori;
  • sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell’organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
  • nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione.

 

ART. 9 (Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’amministrazione dell’organizzazione. E’ preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell’organizzazione.

Compete al Segretario:

  • coadiuvare il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
  • redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
  • curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali;
  • curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l’assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all’Assemblea per l’approvazione.

 

ART. 10 (Patrimonio e proventi)

Il patrimonio è costituito:

  • da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

 

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

  • quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall’Assemblea;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali quali fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio (DM 15/05/95);
  • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/91.

 

ART. 11 (Bilancio)

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all’esercizio annuale successivo ed è approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. I bilanci sono depositati presso la sede dell’organizzazione 10 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

I proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART. 12 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L’organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato.